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Hanno copiato l’arredamento del mio negozio, posso tutelarmi?

Corte di Cassazione, sent. n. 8433 del 30.04.20 – c.d. “caso Kiko c. Wycon”  

La questione in oggetto riguarda la controversa tematica della tutela del c.d. concept store

Con questa definizione si intende il complesso di componenti che formano  l’arredamento di un negozio, con il relativo layout, in tutti i casi in cui gli elementi di  creatività risultino sufficienti “a rendere originale e creativo il progetto di architettura  e quindi meritevole di tutela ex art. 2 n. 5 L.A.”. 

Il caso in esame riguardava l’asserita appropriazione da parte di Wycon  dell’insieme di tutti questi elementi, che componevano il progetto di architettura di  interni creato da KIKO per i suoi negozi.  

Il design interno dei negozi Wycon, secondo KIKO, risultava d’impatto  assolutamente identico, con differenze del tutto irrilevanti, e pertanto inidonee a  escludere la contraffazione del progetto di architettura altrui. 

In aggiunta, KIKO sosteneva anche la configurazione di un’ipotesi di concorrenza  parassitaria ex art. 2598 c.c. n. 3, stante il realizzarsi di una serie di comportamenti  quali l’imitazione nella scelta dell’abbigliamento delle commesse, dei sacchetti, e  della pubblicità realizzata online. 

KIKO nel caso si esame aveva provato, fin dal primo grado, ad essere dichiarata la legittima  titolare dei diritti di utilizzazione economica sul progetto di architettura realizzato e  utilizzato per i suoi negozi. 

Ciò significa, nel caso di specie, che seppure all’autore (in questo caso, l’architetto  o il designer) spettassero i diritti c.d. “morali”, era alla KIKO che spettavano i diritti  esclusivi di sfruttamento economico dei risultati di opera creativa posta in essere  dal lavoratore autonomo su commissione. Ciò, naturalmente, avveniva dietro  compenso, che in questo caso era pari a € 70.000,00, che KIKO aveva investito per  assicurarsi un progetto assolutamente creativo e unico per i suoi negozi. 

La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, ha confermato di fatto la  possibilità di tutelare i concept store non solo come modelli di design ex art. 2 n. 5  l.d.a, ma anche come progetti di opera dell’architettura, a patto che essi  possiedano quel grado di originalità tale da poter essere coperti dalla tutela  autorale proprio in quanto creativamente distinguibili da quelli dei concorrenti. 

KIKO ha dimostrato, a partire dal primo grado, che il commissionamento di quello  specifico modello di design d’interni era stato studiato per essere adattato e  replicato in ogni punto vendita, adattandosi alle diverse caratteristiche e agli spazi  più diversificati, pur non perdendo mai la propria unitarietà e le sue caratteristiche  di distinguibilità (per l’adattamento ai singoli punti vendita, infatti, KIKO aveva  investito 12.000 € extra rispetto al progetto principale). 

Da ciò deve essere desunto che quell’arredamento di interni esprimesse una  specifica forma concettuale pensata dal suo autore. 

Ciò che conta affinché il progetto di architettura possa intendersi tutelabile anche  come progetto di opera dell’architettura non è (come sostenuto dalla ricorrente  Wycon) l’incorporazione degli elementi di arredo con l’immobile, bastando la prova  della presenta di un valore artistico, ancorché minimo, da parte dell’autore (così si  esprime Cass. 908/1995). 

Il concetto di “architettura”, afferma la Corte, ad oggi si è di molto ampliata,  venendo a comprendere “l’attività intellettuale rivolta alla creazione di spazi per  renderli utili all’uomo, nell’ambiente fisico, nel territorio e paesaggio, nelle città,  nell’edilizia ed anche nell’organizzazione degli interni”.

Aggiunge la Suprema Corte, nell’enunciare il principio di diritto, come a nulla rilevi  che gli elementi di arredo, presi nella loro singolarità, siano semplici, comuni o già  utilizzati e “visti” nel settore dell’arredamento di interni. 

Al fine di provare la contraffazione è sufficiente che la somma di tali elementi  produca un risultato di combinazione originale, che “riveli una chiara “chiave  stilistica” di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale  ed armonico”. 

La contraffazione è stata dichiarata sussistente dalla Corte d’Appello, e  confermata dalla Cassazione, in tutte le ipotesi, come quella in esame, in cui le  differenze riguardavano solo elementi di dettaglio, mentre il complesso del design interno risultava, seppure non integralmente identico (c.d. riproduzione abusiva),  comunque sostanzialmente sovrapponibile, tanto da far pensare che le differenze,  lungi dall’essere frutto di un apporto creativo, costituissero, al contrario, il mero  

mascheramento della contraffazione (c.d. contraffazione parziale). Pertanto, quanto più originale, identificativa e creativa sarà l’opera originale, tanto  più sarà complesso dimostrare che elementi marginali possano escluderne la  contraffazione. 

Vale la pena di far presente che nella stessa sede gli Ermellini hanno ritenuto  sussistente la contraffazione da parte di Wycon proprio in virtù degli atti di  imitazione ripetuti e continuativi, che hanno determinato un’indebita  appropriazione (e sfruttamento economico) della sua creatività e dei suoi  investimenti in tale ambito.

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